Cos'è
L'istituzione dell'imposta di soggiorno è prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente per oggetto «Disposizioni in materia di federalismo municipale». Il Comune di Ferrara, comune capoluogo di provincia, l'ha istituita con propria delibera di consiglio comunale e l'ha disciplinata con il relativo (delibera C.C. n. 7/13736 del 25 marzo 2013). L’applicazione dell’imposta decorre dall'1 giugno 2013.
Scopo dell'Imposta di Soggiorno
L'imposta è destinata a finanziare gli interventi - previsti nel bilancio di previsione del Comune di Ferrara - per il turismo, la manutenzione, la fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché per i servizi pubblici locali.
Quando si applica
L'imposta si applica a ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte) fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Ferrara, come definite dalla normativa regionale di settore.
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ferrara sono tenuti a:
- informare - anche nella versione multilingue predisposta - i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità, delle eventuali esenzioni e/o riduzioni dell’imposta di soggiorno, del regolamento applicativo, utilizzando appositi spazi informativi
- effettuare il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno
- comunicazione trimestrale al Comune, entro i primi quindici giorni del mese successivo:
- il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo oggetto di comunicazione
- il relativo periodo di permanenza
- il numero dei soggetti esenti
- l’imposta riscossa e gli estremi del versamento della medesima
- nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa
- esibire e/o rilasciare atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l’imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune su richiesta dell’Amministrazione, ai fini dell’attività di controllo e/o verifica
- conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni/comunicazioni trimestrali, ecc,) per almeno 5 anni dalla data del documento
La comunicazione va comunque presentata anche se a zero (0), ovvero anche se nel periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.
Con l'introduzione del comma 1-ter dell'art. 4 del D. Lgs 23/2011, il gestore della struttura ricettiva, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta, dovrà rispondere anche degli eventuali rifiuti di pagamento degli ospiti, nei confronti dei quali potrà rivalersi.
Dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano i canoni o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi. L’adempimento consiste nell’inoltro al MEF (Ministero Economia e Finanze) attraverso esclusivamente il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate, Entratel/Fisconline, di una dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno entro il 30 giugno di ogni anno.
Con Decreto Ministeriale del 29/04/2022 pubblicato sulla G.U. n. 110 del 12 maggio 2022 è stato approvato il modello di dichiarazione annuale, le relative istruzioni e specifiche tecniche consultabili al seguente link del Ministero delle Finanze: https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/TARI-Imposta-di-soggiorno-e-altri-tributi-comunali/imposta-di-soggiorno/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/.
Per l’anno 2022 (primo anno di applicazione della norma) l’obbligo dichiarativo riguarda sia l’anno di imposta 2020 che il 2021. La dichiarazione può essere compilata e trasmessa anche da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti). Per l'invio della dichiarazione occorre accedere all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata
Dal 07/06/2022 nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate è prevista l’attivazione di un servizio che consentirà di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno relativa agli anni di imposta 2020, 2021 e successivi.
Trattandosi di adempimento fiscale è l’Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti nel merito. I contatti dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili al link seguente: https://bit.ly/3NLGrrr
La scadenza è entro 30 giugno dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione.
Per gli anni 2020 e 2021 la scadenza era stata differita al 30 settembre 2022 con il Decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022.