Gli istituti di partecipazione sono normati dal Regolamento per la disciplina delle forme della partecipazione popolare all’amministrazione locale, secondo quanto definito dallo Statuto del Comune. Scarica il Regolamento dai documenti a fondo pagina.
Ogni cittadino, a tutela dei propri diritti, può presentare al Sindaco e all'Amministrazione comunale istanze, petizioni, proposte di deliberazione, consultazioni popolari e referendum popolari (art. 1).
:: Le istanze
Sono richieste che i cittadini possono rivolgere agli organi decisionali dell’Amministrazione comunale, per sollecitare l’intervento in una situazione concreta, specifica e particolare, di pubblico interesse, pur non essendo dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo (art. 2).
:: Le petizioni
Sono intese a sollecitare l’intervento dell’Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari (art. 5).
I promotori costituiscono la delegazione con la quale si terranno tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione e hanno l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della petizione. Si considerano promotori, di norma, i primi tre sottoscrittori (art. 6).
L’esame di ammissibilità della petizione è di competenza del Segretario Generale, che accerta il requisito del numero delle sottoscrizioni (minimo 100 firme) e la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune.
Sia i promotori della petizione sia il Consiglio (tramite la competente commissione consiliare) o la Giunta Comunale (tramite l'assessore competente) possono chiedere di fornire o avere chiarimenti e precisazioni (art. 10.1). Ai fini istruttori, la commissione consiliare o l'assessore competente possono richiedere ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli uffici e servizi comunali competenti in materia.
A fondo pagina, alla sezione Servizi, si può accedere alle petizioni più recenti con le relative risposte da parte dell'Amministrazione comunale (art. 5).
:: Le proposte di deliberazione
Sono dirette a promuovere interventi dell’Amministrazione comunale in materia di interessi diffusi o collettivi di competenza comunale (art. 13).
I promotori costituiscono la delegazione con la quale si terranno tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della proposta di deliberazione e hanno l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della proposta. Si considerano promotori, di norma, i primi tre sottoscrittori.
L’esame di ammissibilità della petizione è di competenza del Segretario Generale, che accerta il requisito del numero delle sottoscrizioni (minimo 500 firme) e la riferibilità della proposta di deliberazione alle funzioni del Comune.