Descrizione
Le principali novità aggiornate al 2024, evidenziate in forma sintetica, sono:
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU come disposto dall'articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l’assimilazione all’abitazione principale della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- con il comma 48 della legge n. 178/2020 viene introdotta una nuova agevolazione. Dal 2021 per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l' IMU è dovuta al 50 per cento;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Alla luce della Sentenza di Cassazione n. 209 del 2022 di parziale illegittimità della lettera b) comma 741 Legge 160/2019;
- non è stata disposta ulteriore proroga dell’esenzione IMU per l’anno 2024 per gli immobili colpiti da Sisma 2012, pertanto l’esenzione dall'applicazione dell'IMU per gli immobili nei territori dei comuni della regione Emilia Romagna colpiti dal sisma del 2012 opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;
- la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all' estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5%(imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021);
- esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili All’articolo 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione; - sempre in tema di esenzione IMU la lettera g) del comma759 Legge 160/2019 nonche' le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024);
- la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria;
- il nuovo accordo territoriale per la locazione concordata è stato depositato presso il Comune di Ferrara in data 18.10.2023;
- il termine di presentazione della Dichiarazione IMU 2024 è il 30 giugno 2025;
- il nuovo modello dichiarativo e le relative istruzioni sono consultabili sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della L.160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il soggetto attivo d’imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
È riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. L’ulteriore imposta se dovuta è versata al Comune.
Riferimenti normativi
Ai sensi dell’art.1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 a decorrere dall' anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. Sostanzialmente la nuova disciplina dell’IMU consiste nell’unificazione della vecchia IMU e della TASI.