Rappresentanti di Lista

Servizio attivo

Chi sono e come procedere per la designazione

A chi è rivolto

Persone incaricate di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per conto di un partito, di un candidato che concorre alle elezioni o di un comitato promotore di una consultazione referendaria

Descrizione

In base alla normativa elettorale italiana, il rappresentante di Lista è la persona incaricata di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per conto di un partito, di un candidato che concorre alle elezioni o di un comitato promotore di una consultazione referendaria. I rappresentanti dei gruppi politici e delle liste di candidati sono individuati dai delegati del gruppo o della lista.

 

Il compito principale del rappresentante di Lista consiste nel prevenire eventuali irregolarità ai danni del gruppo politico, del candidato o del comitato referendario che egli rappresenta e, durante l'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

 

I soggetti che possono designare i rappresentanti di lista sono:

  • i delegati, espressamente individuati allo scopo nella dichiarazione di presentazione della lista
  • le persone autorizzate dai delegati di cui al precedente punto, munite di autorizzazione in forma autentica, cioè con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge (opzione prevista solo per le elezioni al Parlamento europeo)

 

Durante le consultazioni, nell'espletamento delle proprie funzioni, è opportuno che i rappresentanti di lista siano muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.

Come fare

Gli atti di designazione dei rappresentanti di lista possono essere consegnati:

  • al Segretario comunale - che ne cura la trasmissione ai Presidenti di seggio per il tramite dell'Ufficio elettorale - utilizzando il modello predisposto (Documenti correlati a fondo pagina) con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge 53/1990 (ad esempio: notai, giudici di pace, sindaci, assessori comunali, presidenti dei consigli comunali, segretari comunali, funzionari incaricati dal Sindaco...) o firmato digitalmente, o con altro tipo di firma elettronica qualificata.
  • tramite Posta Elettronica Certificata comune.ferrara@cert.comune.fe.it  al Segretario Generale del Comune - che ne cura la trasmissione per il tramite dell'Ufficio elettorale ai rispettivi presidenti di seggio - utilizzando il modello predisposto (Documenti correlati a fondo pagina). La PEC deve pervenire entro le ore 24:00 e deve essere indicato l'oggetto “Designazione rappresentanti di Lista”.
  • al Presidente di seggio prima che abbiano inizio le operazioni di voto, consegnando il modello predisposto (Documenti correlati a fondo pagina) ai singoli presidenti di seggio esclusivamente in formato cartaceo, originale e con firma autenticata.

Cosa serve

In caso di disponibilità di accesso al servizio online, assicurati di avere:
  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Nel caso il procedimento amministrativo si concluda positivamente verrà comunicato e, se prevista, vi sarà l'emissione di un provvedimento, una certificazione, un'autorizzazione o altra documentazione attestante. In caso contrario l'Amministrazione comunicherà l'esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Aggiornamento

13/09/2024 10:37