Imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno è un'imposta a carico di coloro che alloggiano in strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di Ferrara

Cos'è

L'istituzione dell'imposta di soggiorno è prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente per oggetto «Disposizioni in materia di federalismo municipale». Il Comune di Ferrara, comune capoluogo di provincia, l'ha istituita con propria delibera di consiglio comunale e l'ha disciplinata con il relativo (delibera C.C. n. 7/13736 del 25 marzo 2013). L’applicazione dell’imposta decorre dall'1 giugno 2013.

 

Scopo dell'Imposta di Soggiorno

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi - previsti nel bilancio di previsione del Comune di Ferrara - per il turismo, la manutenzione, la fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché per i servizi pubblici locali.

 

Quando si applica

L'imposta si applica in occasione di ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte) fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Ferrara, come definite dalla normativa regionale di settore.

 

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ferrara sono tenuti a:

  1. informare - anche nella versione multilingue predisposta - i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità, delle eventuali esenzioni e/o riduzioni dell’imposta di soggiorno, del regolamento applicativo, utilizzando appositi spazi informativi
  2. effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno
  3. comunicare trimestralmente al Comune, entro i primi quindici giorni del mese successivo:
    • il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo oggetto di comunicazione
    • il relativo periodo di permanenza
    • il numero dei soggetti esenti
    • l’imposta riscossa e gli estremi del versamento della medesima
    • nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa
  4. esibire e/o rilasciare atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l’imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune su richiesta dell’Amministrazione, ai fini dell’attività di controllo e/o verifica
  5. conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni/comunicazioni trimestrali, ecc,) per almeno 5 anni dalla data del documento

La comunicazione va comunque presentata anche se nel periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.

 

Con l'introduzione del comma 1-ter dell'art. 4 del D. Lgs 23/2011, il gestore della struttura ricettiva, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta, dovrà rispondere anche degli eventuali rifiuti di pagamento degli ospiti, nei confronti dei quali potrà rivalersi.

 

Dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano i canoni o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, in applicazione del Regolamento dell’imposta di soggiorno. L’adempimento consiste nell’inoltro al MEF (Ministero Economia e Finanze) attraverso esclusivamente il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate, Entratel/Fisconline, di una dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno entro il 30 giugno di ogni anno.


Con Decreto Ministeriale del 29/04/2022 pubblicato sulla G.U. n. 110 del  12 maggio 2022 è stato approvato il modello di dichiarazione annuale, le relative istruzioni e specifiche tecniche consultabili al seguente link del Ministero delle Finanze: https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/TARI-Imposta-di-soggiorno-e-altri-tributi-comunali/imposta-di-soggiorno/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/. 

 

Per l’anno 2022 (primo anno di applicazione della norma) l’obbligo dichiarativo riguarda sia l’anno di imposta 2020 che il 2021. La dichiarazione può essere compilata e trasmessa anche da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti). Per l'invio  della dichiarazione occorre accedere all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata 

 
Dal 07/06/2022 nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate è prevista l’attivazione di un servizio che consentirà di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno relativa agli anni di imposta 2020 e 2021.


  
Trattandosi di adempimento fiscale è l’Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti nel merito. I contatti dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili al link seguente: https://bit.ly/3NLGrrr 

 

Nuovo obbligo fiscale entro 30 giugno

Proroga scadenza dichiarazione annuale imposta soggiorno riferita agli anni 2020 e 2021.

Il Decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022 differisce al 30 settembre 2022 la presentazione della nuova dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno.

A chi si rivolge

  • Utenti delle strutture ricettive ubicate nel comune di Ferrara
  • Gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Ferrara

 

Categorie di esenzione

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

  1. i residenti nel Comune di Ferrara
  2. i minori di diciotto anni di età
  3. il soggetto ricoverato o degente presso strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale, in quanto abbisogna di cure e/o terapie,interventi, anche limitatamente al giorno antecedente alla data del ricovero e/o degenza ed a quello successivo alla data della dimissione (vedi Cosa serve, nel riquadro più in basso)
  4. il soggetto che presta assistenza al degente e/o ricoverato presso strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale, in ragione di massimo n.2 (due) accompagnatori/assistenti per malato (vedi Cosa serve, nel riquadro più in basso)
  5. le persone in carico ai servizi sociali e sanitari con certificazione del servizio interessato, ivi compresi coloro che alloggiano temporaneamente a causa degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, presso le strutture presenti sul territorio comunale
  6. l’autista di pullman e/o l’accompagnatore turistico, che presta regolare attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un solo accompagnatore turistico ogni 18 turisti partecipanti
  7. il soggetto appartenente a forze di polizia nazionale e locale (es: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Forestale, Penitenziaria, Municipale, ecc. ecc.), alle Forze Armate(Esercito, Marina, Aeronautica militare, Militari Nato) o al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, che soggiornano nelle strutture ricettive per motivi di servizio
  8. il personale dipendente del gestore della struttura che ivi svolge attività lavorativa
  9. il soggetto che presta attività di volontariato per emergenze dettate da eventi/calamità naturali
  10. il possessore della card turistica MyFE card. Per informazioni specifiche sulla MyFE card consultare il sito http://www.myfecard.it/it o rivolgersi all'Ufficio del Turismo del Comune di Ferrara, viale Alfonso d'Este n.17, telefono 0532 744613/744614
  11. i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri ed uno solo degli eventuali accompagnatori

Accedere al servizio

Come si fa

Comunicazione trimestrale e versamento

I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di effettuare una comunicazione trimestrale e il riversamento al Comune di quanto riscosso nell'anno in corso ai fini dell’imposta di soggiorno entro il 15 del mese successivo al trimestre solare in cui è stata incassata l’imposta. La comunicazione trimestrale, così come la certificazione ai fini dell’esenzione o la richiesta di rimborso, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo in forma telematica o su supporto cartaceo, corredata del documento di identità del dichiarante e/o richiedente, o mediante posta certificata - PEC con firma digitale.

 

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire i versamenti e le comunicazioni trimestrali distinti per ogni struttura.

 

Scadenzario

1° Trimestre (gennaio - marzo): 15 aprile
2° Trimestre (aprile - giugno): 15 luglio
3°Trimestre (luglio - settembre): 15 ottobre
4°Trimestre (ottobre - dicembre): 15 gennaio

 

Modalità di pagamento

Il pagamento dell'imposta di soggiorno può essere effettuato tramite:

  • PagoPA https://www.pagopa.gov.it/  È possibile pagare l'imposta di soggiorno direttamente online, scegliendo il gestore della transazione (PSP) più conveniente https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare/, oppure stampare l'avviso di pagamento pagoPA e procedere con il servizio CBILL bancario https://www.cbill.it/avvisi-pagopa/
  • App IO dei servizi pubblici https://io.italia.it/ 
  • Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Ferrara https://sportellotelematico.comune.fe.it/action%3Ac_d548%3Apagare.altri.oneri.compilazione.esterna.sportello.telematico segliendo la voce Imposta di soggiorno
  • Poste Italiane
  • Intermediari abilitati al servizio (es. tabaccai, supermercati, ATM, banche, ecc.)
  • Tesoriere Comunale del Comune di Ferrara, versamento in contanti - Bper Banca  specificando sempre la causale: IDS – anno di riferimento – denominazione struttura - P.iva o codice fiscale – Quadrimestre/Trimestre Oggetto di versamento. (esempio: IDS 2021- Hotel Prova - P.I:00123123123 - 1° Trimestre)
  • Modello F24, previa autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate, con la possibilità per il gestore della struttura di compensare le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno con altri e diversi crediti tributari (es. iva, irpef..). Il codice ente del Comune di Ferrara è D548. I codici tributo da trascrivere nel modello F24 “Sezione Imu e altri tributi locali” sono:
    • 3936 – “Imposta di soggiorno”
    • 3937 - “Interessi”
    • 3938 – “Sanzioni”

Cosa serve

Per ottenere l’esenzione relativamente ai punti c) e d) è necessario presentare al gestore della struttura ricettiva la documentazione seguente:

  • c. soggetto ricoverato o degente presso strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale: certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria situata sul territorio provinciale, attestante le generalità del malato ricoverato e/o del degente e la durata (data inizio e data fine) della prestazione sanitaria e/o del ricovero presso la medesima
  • d. soggetto che presta assistenza al degente e/o ricoverato: dichiarazione ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti dell’assistito, degente e/o ricoverato presso una delle strutture sanitarie esistenti sul territorio provinciale

Servizi

Tributi e finanze
Dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione devono essere eseguiti con sistema PagoPa

Aggiornamento

26/06/2024 15:31