Cosa fa
Il Servizio elettorale è una funzione di competenza dello Stato demandata agli Uffici elettorali dei Comuni il cui compito principale è mantenere aggiornate costantemente le liste elettorali mediante revisioni semestrali, dinamiche e straordinarie, cancellando o iscrivendo elettori che: emigrano, immigrano, perdono il diritto elettorale, riacquistano la capacità elettorale, acquisiscono la cittadinanza Italiana, cambiano l'indirizzo, acquistano la capacità elettorale.
L'Ufficio elettorale, inoltre, provvede per la parte di competenza dell'Amministrazione Comunale, all'organizzazione dei servizi necessari per lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali e referendarie. Provvede, altresì, all'aggiornamento: dell'Albo degli Scrutatori, dell'Albo dei Presidenti di Seggio, dell'Albo dei Giudici Popolari e al rilascio delle certificazioni di godimento dei diritti politici e di iscrizione nelle liste elettorali, e al rilascio/rinnovo delle tessere elettorali.
Compete inoltre all’Ufficio elettorale la formazione e aggiornamento di due diverse tipologie di così dette “liste elettorali aggiunte” che si chiamano così perché sono aggiunte a quelle ordinarie.
Liste aggiunte per le Provincie di Trento e Bolzano e per la Regione della Valle d’Aosta, istituite d’ufficio al momento dell’emigrazione dell’elettore:
- Lista aggiunta di Bolzano, formata d’ufficio, comprende i nomi dei cittadini emigrati in provincia di Bolzano; questi vi restano iscritti per quattro anni. L’esercizio del diritto di voto per le elezioni degli organi della Regione, Provincia o Comune (articolo 5 Decreto Legislativo 309/02) è consentito nel comune d’iscrizione elettorale precedente rispetto all’emigrazione.
- Lista aggiunta di Trento, formata d’ufficio, comprende i nomi dei cittadini emigrati in provincia di Trento; questi vi restano iscritti per un anno L’esercizio del diritto di voto, per le elezioni degli organi della Regione e della Provincia, è consentito nel comune d’iscrizione elettorale precedente rispetto all’emigrazione (articolo 3 Decreto Legislativo 309/02).
- Lista aggiunta Valle d’Aosta, formata d’ufficio, comprende i nomi dei cittadini emigrati in Valle d’Aosta; questi vi restano iscritti per un anno. L’esercizio del diritto di voto, per le elezioni degli organi della Regione, è consentito nel comune d’iscrizione elettorale precedente rispetto all’emigrazione (dagli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 22/04/94 n°320 e dagli artt.5 c.2, 31 c.3 e 40 del T.U. 20.03.1967 n°223.). Queste Liste sono oggetto di revisioni, per iscrizioni e cancellazioni, come le liste ordinarie.
Due liste sono costituite da cittadini residenti che hanno la cittadinanza di altro stato dell’Unione Europea e che presentano domanda avendo i requisiti per l’inserimento:
- Lista aggiunta dell’Unione Europea per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale, istituita con Decreto legislativo 12 aprile 1996 n. 197, in attuazione della direttiva 94/80/CE, formata su domanda, comprende i nomi dei residenti, cittadini di stati membri dell’Unione che, avendo le condizioni, hanno chiesto l’iscrizione per votare in occasione di consultazioni amministrative comunali. Gli iscritti possono essere scelti a far parte della Giunta o, se inseriti in una lista di candidati, esser eletti consiglieri.